Art. 1.
(Obbligo di riserva).

      1. I datori di lavoro pubblici e privati, che occupano più di quindici dipendenti, sono tenuti a riservare un'unità relativa al proprio personale a favore delle donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti e senza alcun reddito, ovvero con un reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 7.000 euro annui, dedotto il reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze.